Assicurazione: definizione e contratto
L’
rc auto è un contratto con il quale un primo soggetto, definito “assicuratore”, in cambio del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere un secondo soggetto, definito “assicurato”, entro i limiti contrattualmente stabiliti, di un danno ad esso prodotto da un sinistro o, in alternativa o in aggiunta, erogare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento che riguardi la vita umana del soggetto assicurato e individuato nel contratto di assicurazione.
Dalla definizione di cui sopra, e dagli interventi del legislatore, sia a livello codicistico che mediante le leggi speciali, si desume come l’intento del nostro ordinamento sia stato quello di suddividere i contratti di assicurazione in due categorie di principale riferimento, le assicurazioni contro i danni e le assicurazioni sulla vita, ognuna delle quali caratterizzate da specifiche indicazioni, ma accomunate da alcune disposizioni omogenee. Se invece ci allontaniamo dal concetto di contratto di assicurazione, per cercare una definizione dell’attività assicurativa, la valutazione che possiamo fare della materia oggetto del nostro approfondimento cambia radicalmente. Possiamo infatti definire l’attività assicurativa come quella attività economica professionale con la quale un soggetto (colui che sopra abbiamo definito “assicuratore”) raccoglie dei mezzi finanziari da altri soggetti (che sopra abbiamo individuato essere gli “assicurati”), sotto forma di premi, per fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati. Per la particolare serie di attività svolte dal soggetto assicuratore, sono previsti dei requisiti tecnici molto definiti affinché le operazioni possano essere svolte nel rispetto del panorama normativo. Tra gli altri, l’iscrizione in un apposito albo che disciplina la possibilità o meno di esercitare la professione. Numerose le tipologie di contratti di assicurazione sottoscrivibili presso un soggetto assicuratore. Si pensi ad esempio alle assicurazioni sulla vita, a quelle previdenziali, a quelle sulla responsabilità civile, o ai servizi aggiuntivi e integrativi che vanno ad arricchire la gamma di tutele opzionabili, come i diffusi servizi di assistenza.
Durata dell’assicurazione
Uno degli elementi di maggiore importanza all’interno del contratto di assicurazione è quello relativo alla sua durata. Cerchiamo pertanto di comprendere quale sia l’inizio delle prestazioni assicurative contemplate nel contratto, quale sia la fine, e quali siano le possibilità in merito alla previsione di differenti forme di durata.
Innanzitutto, ricordiamo che, di norma, il periodo assicurativo prende il via dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto. Avviene così, ad esempio, quando si stipulano dei contratti di assicurazione sulla vita, per quanto concerne il caso morte. Altrettanto di norma, la scadenza del periodo assicurativo è relativa alle ore 24 del giorno indicato come data di scadenza finale. Se pertanto oggi è il 26 aprile, e decidiamo di stipulare con la nostra compagnia di assicurazione una polizza sulla propria vita della durata di un anno, la durata dell’assicurazione inizierà alle ore 24 del 26 aprile (e quindi coprirà, di fatto, gli eventi dal 27 aprile in poi), e terminerà alle ore 24 del 26 aprile del prossimo anno. La polizza può prevedere o meno un tacito rinnovo. La legge prevede infatti che, se stabilito, il contratto possa rinnovarsi tacitamente (senza bisogno di espresso accordo) anche più volte, per un periodo che deve essere pari a quello inizialmente stabilito, e con un limite massimo di due anni. Quanto sopra sta a significare che, nel caso il contratto di assicurazione sulla vita abbia una durata di 12 mesi, e sia previsto un tacito rinnovo, se entro la data prevista per la disdetta non interviene alcuna comunicazione, la durata verrà rinnovata per ulteriori 12 mesi. Per quanto riguarda infine le sole assicurazioni contro i danni, si ricorda come se l’arco temporale di assicurazione supera i 10 anni, sorpassato il decennio le parti possono recedere liberamente dal contratto, anche se questo include delle clausole contrarie.
Il premio assicurativo
Il premio di un contratto di assicurazione è uno degli elementi che caratterizzano la definizione di questa relazione. Per premio si intende infatti la prestazione che il contraente effettua nei confronti del soggetto assicuratore, rappresentando in altri termini il “prezzo” da pagare per poter godere delle prestazioni del contratto di assicurazione.
Per sua natura, il premio è unico, e cioè dovuto per intero. Ciò non toglie, tuttavia, che per facilitare la fruizione e la stipula dei contratti di assicurazione, il soggetto assicuratore favorisca il pagamento del premio in più rate, attraverso un frazionamento che comunque non snatura la caratteristica “unitaria” del premio stesso. A questo punto, occorre effettuare un piccolo approfondimento su cosa accada nell’ipotesi in cui il premio non venga pagato. In caso di mancato pagamento del premio, infatti, il contratto di assicurazione verrà naturalmente sospeso, in virtù del mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte del soggetto contraente la polizza. Nell’ipotesi in cui a non esser pagato sia il premio iniziali, le prestazioni previste dalla polizza partiranno solamente a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento del premio. Se invece il premio da pagare è successivo al primo, la sospensione inizierà dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. La particolarità sta proprio nella presenza di questo breve periodo di mora, della durata di 15 giorni, che permette al soggetto assicurato di potersi ritenere comunque al riparo dell’ombrello assicurativo in caso di dimenticanze nel pagamento del premio assicurativo. Si pensi ad esempio al contratto di assicurazione di responsabilità civile sui veicoli a motore. In caso di dimenticanza del rinnovo della polizza entro la data di scadenza, si potrà comunque circolare – con godimento delle previsioni contrattuali – anche nelle due settimane successive al termine assicurativo, ammesso che non sia stata inviata richiesta di disdetta dal rinnovo automatico del termine assicurativo.
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